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LA FUNZIONE DELLA CTU ai fini di Giustizia: obblighi, responsabilità e conseguenze – pro memoria

All’ esito dello studio di una ultima relazione di CTU, abbiamo deciso di scrivere questo piccolo pro memoria, che speriamo sia utile a ricordare l’ambito ed il limite di questo Strumento che resta fondamentale ai fini di Giustizia.

Ancora oggi ci imbattiamo in Consulenti Tecnici di Ufficio che si pongono come giudicanti piuttosto che come ausiliari e ritengono di “tagliare corto” opponendo pareri teorici od intuizioni quando i CTP pongono questioni tecniche fondate

Ricordiamo che l’art. 61 c.p.c., recita: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica” ovvero assistere il giudice nella risoluzione di questioni di natura tecnica ed interviene quando per decidere questioni giuridiche occorre una preventiva risoluzione di questioni tecniche.

L’attività del C.T.U. confluisce nella relazione finale scritta e nel suo deposito in cancelleria nell’ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile, ovvero, assolvendo il compito fondamentale di chi deve “bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”

Per far questo, tra l’altro, deve :

– tutelare il contraddittorio rispondendo  alle domande poste dal “quesito”, senza esorbitare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta.

– Fare sempre riferimento a dati certi e prodotti in atti , a meno che siano atti pubblici.

– Differenziare i fatti dalle opinioni; E’ infatti possibile che il C.T.U. – quando richiesto – esprima valutazioni e considerazioni soggettive.

– Attenersi alle norme deontologiche generali proprie dell’ordine professionale , avere competenza specifica, obiettività, correttezza e trasparenza del proprio lavoro, diligenza e scrupolo nello svolgimento dell’incarico.

– Avere professionalità e riconoscimento dei propri limiti, dovendosi ritenere il CTU consapevole che, se anche nell’ espletamento della CTU dovesse accorgersi della insufficienza  delle sue conoscenze,  potrebbe chiedere l’autorizzazione al Giudice alla nomina di un ausiliario che  abbia le competenze specifiche e tecniche per aiutarlo ad adempiere il suo compito.

Tra le conseguenze dell’incarico assunto, in caso di inadempimento ai propri obblighi, il CTU può essere chiamato al risarcimento dei danni causati alle Parti per chi propone una relazione  incompleta che impone la rinnovazione della consulenza. od anche una relazione viziata da errori materiali e di concetto che viene a condizionare la decisione del Giudicante.

Essi, a titolo di esempio, possono essere le spese sostenute da una parte per ovviare ad un provvedimento basato su una consulenza non corretta,  le spese sostenute da una parte per dimostrare gli errori della ctu, od anche per il rimborso dei suoi onorari se il suo lavoro risulta non utile, i maggiori costi sostenuti dalle Parti per dimostrare gli errori della CTU.

Osserviamo che ancora oggi alcuni CTU si atteggiano a  “Giustizieri della tecnica” pensando di imporre le loro opinioni come se fossero la verità – a prescindere dall’unica questione che sarebbe dovuta essere affrontata in tale attività,  ovvero quella tecnica.

Nel Paese del merito, laddove auspichiamo tutti anche una Giustizia veloce,  tutto ciò  è intollerabile. Infatti tale arrogante atteggiamento non solo vanifica gli anni di studio ed esperienza profusi dai Consulenti per ottenere titoli professionali e certificazioni, ma per evidenziare tali atteggiamenti preclusivi, comporta sforzi economici ed allungamento dei tempi giudiziari con ingenti costi che la Parte deve sostenere per vedere affermato il proprio diritto alla verità.

Abbiamo ritenuto formulare questo breve pro-memoria a salvaguardia delle Categorie professionali coinvolte ed “a favore di Giustizia”.

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